
La Giustizia Amministrativa da ragione a Iacovone
La Giustizia Amministrativa continua a dare ragione all’ ex Consigliere e capogruppo Albino Iacovone.
Importante decisione del TAR MOLISE.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, con sentenza n.48/2012 , depositata il 17 febbraio 2012, accoglie il ricorso numero di registro generale 112 del 2008, proposto da Albino Iacovone e Adelmo Zarlenga, contro il Comune di Castelverrino, e, per l’ effetto, annulla la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/12/07 , con la quale i due suddetti consiglieri comunali, con l ‘intero gruppo di minoranza “ Rinascita di Castelverrino” erano stati dichiarati decaduti, per pretesa assenza ingiustificata a tre sedute ordinarie del Consiglio stesso, tutte convocate nella giornata di domenica mattina.
I ricorrenti, in via principale, lamentavano:
1. la scelta del sindaco di convocare sistematicamente le sedute del consiglio nei giorni di domenica, in assenza di particolari ragioni, così di fatto impedendo una effettiva partecipazione, tenuto conto che la domenica è giorno di riposo. Le stesse assenze oggetto di contestazione ricadrebbero di domenica (22.4.2007; 15.7.2007 e 30.9.2007) sicchè alla luce delle modalità di convocazione del Consiglio comunale non potrebbero considerarsi ingiustificate. In tal senso l’assenza non sarebbe indice di disinteresse per le attività del consiglio ma rappresenterebbe la legittima reazione di fronte ad un abuso perpetrato dal sindaco che attraverso la sistematica convocazione dell’assise in giorno festivo avrebbe impedito alla minoranza di svolgere in modo assiduo la funzione di controllo sulle attività ed i deliberati dell’ente, come peraltro reiteratamente denunciato dal capogruppo Iacovone con diffide e dichiarazioni a verbale.
2. il sistema di votazione con voto palese anziché a scrutinio segreto, come era invece necessario implicando giudizi e valutazioni su persone.
3. la illogicità e pretestuosità della richiesta di invio del certificato medico per giustificare l’assenza dalla seduta del 30.9.2007 atteso che l’esponente Iacovone aveva già inviato, a giustificazione della terza assenza consecutiva dal consiglio comunale, certificazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Isernia – presso i cui uffici presta servizio – attestante l’assenza dal lavoro per motivi di salute ininterrottamente dal 17.9.2007 al 23.10.2007.
Il Tribunale afferma principi particolarmente rilevanti, ed esattamente che :
“” In via preliminare va affermata la procedibilità della domanda poiché, pur essendo scaduto il mandato, permane l’interesse alla decisione di merito a tutela dell’immagine dei ricorrenti che, in quanto estromessi dall’organo consiliare, sono stati posti nella giuridica impossibilità di svolgere il mandato rappresentativo sino alla naturale scadenza sicché hanno interesse a dimostrare all’elettorato di riferimento che la decadenza è stata la conseguenza non di negligenza personale nell’espletamento del mandato ma di una decisione assunta dal consiglio in modo illegittimo.””
Significativa è poi la motivazione circa la convocazione del Consiglio comunale nella giornata di domenica.
Al riguardo il Tribunale afferma che :
“” Alla luce di quanto precede deve ritenersi fondato anche il primo motivo di ricorso in quanto nel caso di specie l’assenza dalle sedute, lungi dal rivelare disinteresse e noncuranza nell’espletamento del mandato amministrativo, ha piuttosto rappresentato una forma di lotta politica per contestare il ricorso ad una prassi reputata lesiva delle prerogative della minoranza.
“ In tal senso la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che l’astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale per oltre tre sedute del consiglio comunale costituisce legittima causa di decadenza dalla carica solo nel caso in cui l’assenza dimostri disinteresse e negligenza nell’adempiere il mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell’organo collegiale cui il consigliere dichiarato decaduto appartiene, ma violando l’impegno da quest’ultimo assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politico-amministrativa. Ha inoltre precisato che è illegittima la delibera con la quale viene dichiarata la decadenza di alcuni consiglieri comunali per assenza per oltre tre sedute consecutive, nel caso in cui l’assenza sia giustificata dal preannunciato astensionismo dovuto a ragioni di natura politica e di opposizione nei confronti della maggioranza consiliare.
“ L’astensionismo deliberato e preannunciato, ancorché superiore al periodo previsto ai fini della decadenza, deve infatti considerarsi uno strumento di lotta politico-amministrativa a disposizione delle forze di opposizione per far valere il proprio dissenso a fronte di atteggiamenti ritenuti non partecipativi, dialettici e democratici delle forze di maggioranza (TAR Lombardia – Brescia – sentenza 10 aprile 2006 n. 383; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 4 dicembre 1992, n. 436; Cons. Stato, V, 9 ottobre 2007, n. 5277).
“ Nel caso di specie tutti i consiglieri di minoranza sono stati dichiarati decaduti dalla carica per l’assenza a tre sedute consecutive ed il capogruppo Iacovone in più occasioni con diffide e dichiarazioni a verbale (cfr. delibera C.C. n. 3 del 26.3.2006) aveva contestato il carattere abusivo della prassi di convocare sistematicamente il consiglio comunale di domenica mattina sicché le assenze oggetto di contestazione si collocano, all’evidenza, nel quadro di una accesa dialettica tra maggioranza ed opposizione e devono ritenersi strumento di contestazione e di lotta politica e non certo di incuria o disinteresse nell’espletamento del mandato amministrativo “”.
Inoltre, aggiunge il TAR che :
“” Carattere dirimente riveste il quinto motivo di doglianza con il quale è stata censurata la modalità di adozione della delibera impugnata. I ricorrenti hanno infatti lamentato che la predetta delibera avrebbe dovuto essere assunta a scrutinio segreto e non con voto palese, come invece accaduto, involgendo giudizi sulla loro persona o sulle azioni da loro poste in essere.
“ Alla luce del chiaro disposto statutario non pare revocabile in dubbio che nel caso di specie la delibera di dichiarazione della decadenza dovesse essere assunta a scrutinio segreto in quanto la decisione dell’organo collegiale scaturiva da una valutazione necessariamente soggettiva di un comportamento posto in essere dai ricorrenti. Il giudizio, nel caso di specie, doveva ritenersi caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità in quanto, come evidenziato nelle premesse in fatto, la decisione di non partecipare alle sedute del consiglio da parte dei consiglieri di minoranza aveva una chiara valenza politica, quale strumento di contestazione della decisione del sindaco – reputata arbitraria e lesiva delle prerogative della minoranza – di ricorrere alla convocazione domenicale del consiglio quale modalità ordinaria di adozione delle decisioni fondamentali e di indirizzo dell’ente locale (TAR Lombardia – Brescia – sentenza 10 aprile 2006 n. 383; TAR Puglia – Bari, II, 7 novembre 2006, n. 3903)””.
Infine con riferimento al ricorrente Iacovone, il TAR continua :
“” deve ribadirsi quanto già rilevato in sede cautelare e cioè che una delle tre assenze contestate ai fini della declaratoria di decadenza risulta coincidente con un periodo di malattia, regolarmente documentato, che configura un legittimo impedimento alla partecipazione. Né in senso contrario può opporsi che il ricorrente, a specifica richiesta, abbia omesso di inviare il certificato medico attestante il periodo di malattia, in quanto al fine di ritenere “giustificata” l’assenza dalla seduta, doveva ritenersi idonea la certificazione rilasciata dall’ufficio del giudice di Pace di Isernia attestante l’assenza dal servizio per motivi di salute in periodo coincidente con la terza assenza oggetto di contestazione, non essendovi motivo, in assenza di prova contraria, per dubitare dell’efficacia probatoria del predetto certificato.””
Il TAR, infine, conclude che:
”” alla luce della fondatezza del primo, del quinto e, per quanto di ragione, del terzo motivo di ricorso, può farsi luogo all’assorbimento dei restanti motivi di censura, tutti relativi a pretese violazioni delle regole procedimentali .“”
Per questi motivi il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento della delibera C.C. n. 30 del 22/12/2007, con condanna del Comune di Castelverrino, in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione in favore dei ricorrenti, in solido tra loro, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 di cui euro 900,00 per diritti, euro 2000,00 per onorari ed euro 100,00 per spese, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Albino Iacovone, ex Capogruppo consiliare” Rinascita di Castelverrino”

admin says
Evvai! Altro tempo della macchina giudiziare speso inutilmente e soprattutto altri soldi che dovrà sborsare un piccolo comune… Ma non facevate meglio ad alzarvi la domenica mattina???