Rassegna stampa di ALBINO IACOVONE
Articolo di XX REGIONE on line pubblicato il 29 luglio 2010 :
ҠCOMUNITA MONTANA “ALTO MOLISEâ€, ARCHIVIATE LE CINQUE QUERELE CONTRO ALBINO IACOVONE E PRIMO PIANO MOLISE.
INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SANT ANGELO DEI LOMBARDI.
Si erano sentiti fortemente diffamati gli amministratori della Comunità Montana Alto Molise dall ennesimo “ aspro†attacco, senza esclusioni di colpi, dell ex Consigliere della stessa Comunità , rag. Albino Iacovone, comparso il 27 maggio 2006 sulle pagine di Primo Piano Molise.Ed avevano adito l Autorità Giudiziaria perché condannasse quelle “ falsità â€, preannunciando anche la costituzione di parte civile.
Ben cinque le querele circostanziate, con cui si confutavano le accuse del battagliero e mai domo consigliere Iacovone, estromesso dalla Comunità Montana e che da sempre ha costituito una vera e propria lancia nel fianco di Borrelli, Mastronardi e compagni che per un periodo più o meno lungo hanno amministrato la Comunità dell Alto Molise.
Il dott.Errico Borrelli, geologo di Belmonte del Sannio, Sindaco di Belmonte del Sannio dal 21.12.2004 e Presidente della Comunità Montana Alto Molise all epoca dei fatti; l avv. Del Basso Francesco di Agnone, Vice Presidente ed Assessore; l ing.Lino Mastronardi, deus ex machina della Comunità Montana, Direttore-Segretario Dirigente comandato della Provincia di Isernia, Assessore del Comune di Agnone;Ricci Alberto, Consigliere comunale di San Pietro Avellana, che pur essendo imprenditore non aveva disdegnato l incarico di Assessore ai Lavori pubblici nella stessa Comunità , avevano preso carta e penna e chiedevano la condanna di Iacovone e del Giornale che lo aveva ospitato, per le frasi ingiuriose, puntualmente riprodotte nella querela ( che pubblichiamo nella loro interezza)
Nell articolo incriminato dal titolo:†Rimuoviamo il Presidente e la Giunta della Comunità Montana Alto Molise “ Iacovone scriveva: “ Ho più volte denunziato la dilagante illegalità nella Comunità Montana Alto Molise nella quale si viola l ordinamento generale e si abusa del patrimonio. In particolare, ad esempio, si è preteso affermare il principio e si pretende di mantenerlo, nel senso che gli Amministratori hanno tanta autonomia da poter disattendere impunemente le leggi.
“ Ulteriore questione è quella degli amministratori che omettono il dovuto intervento a repressione delle illegalità sopra citate e di altre che mi riservo, per quanto necessario, di portare all attenzioneâ€.
“…Inoltre, per quel che mi è dato conoscere, non risulta che l ing. Lino Mastronardi, Dirigente tecnico della Comunità , si astenga da atti che riguardano suoi interessi personali, riferiti ai miei rapporti con l Ente, né che alcuno sia intervenuto nei suoi confronti coi necessari atti interdettivi dell illegalità â€
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sant Angelo dei Lombardi ( competente per territorio in quanto il Giornale si stampa in quel territorio), Antonio Guerriero, nel richiedere l archiviazione al GIP del procedimento, ( vedi documento integrale che pubblichiamo) a conclusione delle indagini, così si è espresso:
“ Iacovone rappresentò il problema della cattiva gestione dell Ente, con conseguente danno economico all Erario( cfr. nota della Corte dei Conti) e criticando molto aspramente l operato della Comunità Montana; invero le frasi scritte dallo Iacovone non appaiono configurare il reato di diffamazione, in quanto pur esternando in considerazioni in toni aspri e duri, esse restano penalmente irrilevanti dovendosi anche considerare che in tema di reati contro l onore è da ritenere che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati ne rapporti tra privati ( Cassazione penale sezione V 09.7.2008, n.38747). Pertanto non può che chiedersi l archiviazione del procedimento.
Sull abbrivio di tale richiesta, ma anche con una “ pennellata†di suo pugno ( leggi documento) il GIP del Tribunale di Sant Angelo dei Lombardi dott. M. Rotondi, in data 24.06.2010, decretava che “ il fatto non è previsto dalla legge come reato, perché dall articolo oggetto di querela, l indagato ha esercitato correttamente un diritto di critica mantenendosi nei limiti fissati per l esposizione del proprio pensiero.
Sentenza certamente interessante, e in un certo qual senso rivoluzionaria nel difficile campo della diffamazione a mezzo stampa, ove la querela è sempre dietro l angolo, con il miraggio della costituzione di parte civile, di facilissimo accesso e poco costosa, senza contare l impatto psicologico ch essa suscita nell autore dell articolo e del Direttore del Giornale che lo ospita. AOGM “â€
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